Art. 1.

      1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati) - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, appartenente al circondario individuato mediante sorteggio, con esclusione di quelli appartenenti al medesimo distretto.
      2. Procede al sorteggio una sezione penale della Corte di cassazione, designata a rotazione ogni due anni.
      3. La sezione penale procede al sorteggio in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 127, con ordinanza da emanare entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
      4. Il giudice che constata la propria incompetenza ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 ne dà tempestiva comunicazione alla Corte di cassazione con ordinanza e trasmette gli atti alla Corte medesima che provvede alla loro trasmissione al giudice competente, individuato con le modalità di cui ai commi 2 e 3».

      2. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

 

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nonché la tabella A prevista dal medesimo articolo 1 sono abrogati.